Chiedere l'accertamento con adesione a seguito di notifica dell'avviso

Chiedere l'accertamento con adesione a seguito di notifica dell'avviso

L'accertamento con adesione è un istituto deflattivo del contenzioso tributario che consente di rideterminare la pretesa tributaria in contraddittorio con il Comune, che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell’ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.

Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo come, ad esempio, gli avvisi di accertamento IMU per aree edificabili.

L'accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dal Comune sia dal contribuente.

Il Comune, tramite un invito a comparire (Decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, art. 5), può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento e gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non può utilizzare l’istituto dell’accertamento con adesione.

Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione:

  • prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire
  • dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:52.12