
Il fondo sostegno affitto è un contributo economico annuale erogato da Regione Toscana, con la compartecipazione del Comune, per aiutare i cittadini titolari di un contratto di locazione nel pagamento degli affitti (Legge 09/12/1998 n. 431, art. 11).
Con Deliberazione della Giunta regionale 08/03/2021, n. 206, la Regione Toscana ha definito i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse economiche e l’erogazione del contributo.
Il contributo teorico massimo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE ed è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione e alle ricevute presentate.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro i termini riportati nel bando annuale.
I soggetti interessati ad accedere ai contributi devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell’erogazione del contributo, dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, di uno Stato appartenente all’UE, o di un altro Stato con regolare titolo di soggiorno
- residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto di locazione
- assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Rosignano Marittimo. Un alloggio è considerato inadeguato in caso di sovraffollamento come definito dalla Legge regionale 02/01/2019, n. 2, art. 12, com. 8.
- assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi, ubicati nel territorio italiano o all’estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 €, ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento della propria attività lavorativa (per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE – Imposta Valore Immobili all’Estero)
- valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 € calcolato applicando al valore dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie, la scala di equivalenza prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013, n. 159
- patrimonio complessivo, mobiliare e immobiliare, inferiore a 40.000,00 €
- titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un alloggio di proprietà privata, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente
- attestazione ISEE, in corso di validità, con valori ISE/ISEE entro i limiti stabiliti annualmente dalla Regione Toscana.
Approfondimenti
Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici erogati a titolo di sostegno alloggiativi e relativi allo stesso periodo temporale.