
I Comuni hanno il compito di valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare, tra cui la petizione (Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 8, com. 1).
La petizione è infatti uno degli strumenti di democrazia diretta previsto dall'ordinamento italiano, insieme al referendum e all’iniziativa legislativa popolare.
Nello statuto di ciascun Comune devono quindi essere previste (Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 8, com. 3):
- forme di consultazione della popolazione, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati per promuovere interventi e migliorare la tutela di interessi collettivi
- le garanzie che la pubblica amministrazione esamini tempestivamente queste iniziative popolari.
In Comune di Rosignano Marittimo …
Lo Statuto dell’Ente, art. 37, prevede che gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possano presentare domanda per l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
Secondo quanto previsto dal Regolamento di partecipazione alle petizioni, art. 79, viene fornita risposta scritta entro 30 giorni e l’Amministrazione provvede ad un riscontro in merito alle informazioni delle istanze, interrogazioni e petizioni attraverso il sito.
Inoltre, ai sensi dello Statuto, art. 38, 100 cittadini residenti che abbiano compiuto almeno 16 anni, possono chiedere l’adozione di atti amministrativi e l’istituzione di commissioni di inchiesta.
Per la raccolta di firme possono costituirsi comitati promotori di almeno tre cittadini e le firme raccolte convalidate tramite sottoscrizione di almeno due componenti del Comitato promotore, vengono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale. Nel caso in cui almeno 1/5 dei consiglieri si faccia carico della proposta nei 30 giorni dalla sua presentazione, il Presidente del Consiglio iscrive l’argomento all’ordine del giorno del primo Consiglio programmato.